Attestati Energetici e Pratiche per detrazioni fiscali del 65%
Rilascio di attestati energetici e redazione della relazione da inviare all'ENEA per l'ottenimento delle detrazioni IRPEF del 65% in 10 anni per
interventi di risparmio energetico degli edifici o singole unità immobiliari (in regione Lombardia).
Lo studio seguirà l'intero iter necessario, riducendo il coinvolgimento del cliente al minimo.
Gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle detrazioni fiscali sono:
- l’asseverazione (rilasciata dal tecnico installatore), cioè la documentazione che attesta i requisiti tecnici dei materiali e delle apparecchiature
(la qualità energetica delle finestre, il rendimento della caldaia, la garanzia di cinque anni per i pannelli solari, ecc...);
- la certificazione/qualificazione energetica (rilasciata da un certificatore energetico abilitato ed iscritto all'albo) dai cui dati si compila l'Allegato A, un attestato che garantisce che l’intervento fa parte di quelli
individuati per migliorare la prestazione energetica dell’edificio e indica quanto ancora può essere fatto e con quali benefici economici.
- la relazione informativa [Allegato E] (redatta da un certificatore energetico abilitato ed iscritto all'albo) che valuti i benefici ottenuti con l’intervento di riqualificazione energetica.
- effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, l'asseverazione, l'attestato di certificazione energetica,
nonche' le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, o del bonifico postale, attraverso il quale e'
stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui
all'art. 1117 del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresi' conservata ed esibita
la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
- dal 2008 la documentazione deve essere obbligatoriamente
trasmessa all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente attraverso il sito web: www.enea.it
- dal 2009 deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate una comunicazione per i lavori non completati durante l'anno in cui c'è stato l'inizio lavori.
NOTA IMPORTANTE:
Nuova procedura di calcolo: Si ricorda che dal 26 ottobre 2009 è entrata in vigore in regione
Lombardia la nuova procedura di calcolo che sostituisce l'allegato E del DGR 15833.
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Valori limite di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro
I valori di trasmittanza limite per i singoli componenti opachi e vetrati che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno ovvero
verso ambienti a temperatura non controllata, vigenti in regione Lombardia, sono riportati nella seguente tabella (A.2.1 DGR 8745). Tali
valori sono da rispettare per l'ottenimento delle detrazioni del 55% per i lavori di ristrutturazione di edifici esistenti per il risparmio energetico.
Zona Climatica |
Pareti Opache Verticali |
Pareti Opache Orizzontali o Inclinate: Coperture |
Pareti Opache Orizzontali o Inclinate: Pavimenti |
Chiusure Trasparenti comprensive di infissi |
D |
0,29 |
0,26 |
0,34 |
2,0 |
E |
0,27 |
0,24 |
0,3 |
1,8 |
F |
0,26 |
0,23 |
0,28 |
1,6 |
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